Forum: multe più veloci?

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Con la sentenza n. 17361 del 25.06.2008, la Corte di Cassazione ha probabilmente messo fine ad una lunga querelle, affermando che le apparecchiature elettroniche di rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità, non devono essere sottoposte ai controlli prescritti dalla Legge n. 273 dell'11.08.1991, istitutiva del Sistema Nazionale di Taratura.
Ciò significa che l'assenza della periodica taratura, non può costituire motivo di annullabilità di una sanzione irrogata dalla Pubblica Amministrazione (in seguitp P.A.) con l'ausilio dei famigerati autovelox.
La pronuncia in questione lascia molti dubbi, poiché per un verso si contrappone in modo evidente ad una serie di chiarimenti operati dalla stessa P.A., per altro verso sembra portatrice di un ingiustificato favor nei confronti di determinati apparecchi elettronici di misura.
Qualsiasi strumento di misura, difatti, soprattutto se elettronico, col passare del tempo è soggetto a variazioni delle proprie caratteristiche determinate da eventi indefettibili (l'invecchiamento dei suoi componenti, gli urti, le vibrazioni, gli shock meccanici, gli shock termici, le variazioni nella tensione di alimentazione).
Tali eventi, maggiormente probabili proprio nel caso in cui tali apparecchi siano mobili (e siano, quindi, soggetti a continui spostamenti), non possono non essere causa di alterazioni dei valori misurati.  
La semplice omologazione, pertanto, non appare sufficiente affinché le risultanze fornite da tali apparecchiature possano considerarsi effettive fonti di prova, essendo necessaria (per stimarne la corretta misurazione), una periodica e regolare taratura eseguita da parte di soggetti accreditati, predeterminati e super partes, sottoponendoli a tutta una serie di controlli tecnici e di prove certificate e documentate, allo scopo di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza e sulla attendibilità della misurazione.
Una tale logica, sembrava dover valere ancora di più per gli strumenti aventi la delicatissima funzione di accertare delle infrazioni, le quali poi sono alla base di sanzioni anche rilevanti (tra cui la sospensione ed il ritiro della patente).
Siffatte considerazioni sembravano oggetto proprio della sopra indicata Legge n. 273 del 11.08.91; l'esigenza di regolamentare il settore del rilevamento elettronico delle infrazioni al Codice della Strada (in seguito C.d.S.), inoltre, era stata recentemente formalizzata (nel 2000) anche dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Della taratura degli autovelox, inoltre, venne fatta espressa menzione con riferimento alla omologazione di alcuni dispositivi di rilevamento, di cui al protocollo n.4130 del 24.12.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La necessità di periodici controlli di taratura debitamente certificati, emerge inoltre dalle norme europee UNI EN ISO 10012, le quali stabiliscono nei minimi dettagli, tutte le operazioni da eseguire per garantire la c.d. “conferma metrologica” di uno strumento di misura, ovverosia “l’insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l'utilizzazione prevista”, soffermandosi addirittura a definire puntigliosamente tutta una serie di specifiche indicazioni che devono essere registrate sull'apposito “certificato di taratura”.
In fine l’annullabilità delle sanzioni amministrative irrogate con l’ausilio di apparecchiature elettroniche non tarate, proviene da una giurisprudenza di merito il cui caposaldo è la sentenza  n. 363/2000 del Tribunale di Lodi, secondo cui “uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente; nessuna tolleranza forfettaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste”.
Contributo di sicuro rilievo, peraltro, è stato dato anche da alcuni Giudici di Pace di Lecce (sent. n. 828/2005, A. Distante; n. 1212/2005, O. Tamburano;
n. 1220/2005, C. Rochira), che hanno confermato la nullità della multa irrogata per il tramite di strumenti elettronici di rilevazione della velocità non tarati.
Secondo la sentenza n. 17361/08 della Corte Suprema che ha ispirato il mio articolo, invece, “le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991”, poiché tali controlli attengono “alla materia cd metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie”.
Pertanto, secondo la Cassazione, non ricorrono i presupposti affinché, ai controlli previsti nell’innanzi citata legge, siano assoggettati anche gli autovelox, i cui strumenti invece, sono differentemente disciplinati dal C. d. S..
Con l’omologazione, in definitiva, viene accertata l’affidabilità dell’apparecchio di rilevazione della velocità, “senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S.”: l'onere della prova, per il trasgressore, pertanto, deve fondarsi esclusivamente su concrete circostanze, relative al caso specifico, di cui questi sia in grado di provare la fondatezza.
La sentenza sopra esaminata, costituirà certamente ulteriore stimolo al proliferare degli accertamenti elettronici delle violazioni al Codice della Strada i quali, come già si è avuto modo di dire, sono utili e importanti, se finalizzati a tutelare veramente gli utenti della strada.
Il vero problema è che, nella stragrande maggioranza dei casi, l'utilizzo dell'autovelox appare preordinato al raggiungimento di altri (e meno nobili) obiettivi e delegato a soggetti poco competenti.

Giuseppe VINCI